Recupero e trasporto salma all’estero

Il trasporto delle salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 – resa esecutiva in Italia con Decreto Regio 10 luglio 1937 n. 1379 – è soggetto alle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione e deve essere accompagnato dal passaporto mortuario previsto sempre dalla medesima convenzione.
Tale passaporto è rilasciato dal prefetto che agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. Il trasporto delle salme per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
Per l’estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove si trova la salma, corredata dai seguenti documenti: nulla osta per l’introduzione dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta, certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le necessarie disposizioni (specificate nei paragrafi successivi) e altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in relazione a specifiche situazioni. Il prefetto – come delegato del Ministero della Sanità – ricevuta la domanda concede l’autorizzazione informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
Per il trasporto all’estero nei paesi non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e una di legno massiccio. La cassa metallica deve essere chiusa ermeticamente mediante saldature – continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare – e tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm; gli eventuali intagli devono essere effettuati in modo da assicurare in ogni punto lo spessore minimo. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di presa sicura e duratura.
Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Se il coperchio è formato da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri.
Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di due centimetri, distanti l’una dall’altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
Per il trasporto all’estero, al di fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, nei mesi da aprile a settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo (mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione). Negli altri mesi dell’anno questa prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni appena menzionate non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

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